26 maggio, 2024

ImparzialitĂ 

 Ovviamente mi sono fatto aiutare ed estrapolare da  Altelex e dalla Brocardi.

Non sono uno studioso della Costituzione che io amo è rispetto, ed in funzione di questa e non solo, anche perchè ove io fossi stato chissa in quale nuvola .....il racconto di determinati civili che per mangiare dovevano avare la tessere del fascio, chi non l'aveva non mangiava ...... con annessi e connessi alle brutalità che le camice nere commettevano.

Si io sono un antifascista 

Qui sotto c'è il significato della Treccani sull'imparzialità su altalex per gli articoli della costituzione
===================================

Il principio di imparzialitĂ  è esplicitamente affermato nell’art. 97 della
Costituzione italiana. Esso rappresenta il principio fondamentale che deve guidare la pubblica amministrazione nell’esercizio delle sue funzioni.

Attraverso il ricorso alla riserva di legge per l’organizzazione dei pubblici uffici, il costituente ha inteso rispondere a una preoccupazione di natura garantista, volta a riportare al Parlamento il potere di dettare le norme fondamentali relative all’organizzazione della pubblica amministrazione.

Il combinato disposto degli art. 3(Art. 3. Cost

Tutti i cittadini hanno pari dignitĂ  sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertĂ  e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.)

 e 97 Costv(Art. 97. Cost.

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico (1).

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buono andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.)

disegna un preciso obbligo per la pubblica amministrazione di svolgere la propria attivitĂ  nel pieno rispetto della giustizia, evitando ogni discriminazione e arbitrio nell’attuazione dell’interesse pubblico. Il principio di imparzialitĂ  si esplicita, dunque, sia sul piano dell’organizzazione sia su quello dell’attivitĂ ; diventa principio generale che guida l’intera vita amministrativa, dal reclutamento del personale attraverso il meccanismo concorsuale, alla definizione delle sfere di competenza, al rapporto tra organi e uffici, alle modalitĂ  di svolgimento della stessa funzione pubblica.

Dal precetto costituzionale di imparzialitĂ  derivano: l’ammissione di tutti i soggetti, indiscriminatamente, al godimento dei servizi pubblici; il divieto di qualsiasi favoritismo e l’illegittimitĂ  degli atti amministrativi emanati senza previa valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati; l’obbligo per i funzionari (e il correlativo diritto di ricusazione per i cittadini) di astenersi dal partecipare a quegli atti in cui essi abbiano, direttamente o per interposta persona, un qualche interesse; la prevalenza dell’elemento tecnico su quello politico nella composizione delle commissioni giudicatrici di concorsi e gare pubbliche (Corte cost., sent. n. 453/1990). Anche il diritto costituzionale europeo sancisce con chiarezza, nel corrispondente precetto, il diritto alla migliore amministrazione.

La giurisprudenza amministrativa prima, e il legislatore poi, hanno tratto ulteriori applicazioni del principio di imparzialità, fra cui: le norme sull’ineleggibilità e sull’incompatibilità; l’obbligo dell’amministrazione di esaminare in modo completo, accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie (come affermato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee); l’obbligo di compiere in modo oggettivo un esame comparativo degli interessi da valutare e di tenere conto dei relativi risultati (per es., nei concorsi per l’assunzione di persone).
======================================

Estrapolato da Brocardi Ecco quello che fa il Nostro Presidente della Repubblica che la Meloni intende fare sparire per propie convenienze politiche e forse anche personali. Non è questione di competenza giuridica che è importante, ma sotto questo primerato c'è una questione di dominio che nonn va a favore della Nazione Italia ed ovvio c'è chi vuole un cittadino sottomesso alle .loro volontà "" diciamo ideologiche"" ma sconveniente per tutti. Ad esclusione di questo governo, che per governare bene sente il bisogno di sottomettere il popolo è togliere definitamente ogni diritto. (in rosso scritto da me)
========================================

Dispositivo dell'art. 87 Costituzione

Il Presidente della Repubblica Ă¨ il capo dello Stato e rappresenta l'unitĂ  nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere [74].

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [61].

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti [737677].

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato [97, 98(3).

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici (4)ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [80].

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [1178].

Presiede il Consiglio superiore della Magistratura.

Può concedere grazia [174 c.p.; 681 c.p.p.] e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Ratio Legis

Il Costituente ha delineato la figura del Presidente della Repubblica in linea con la forma di governo parlamentare e la ripartizione dei poteri, in particolare facendone il garante della Costituzione, il rappresentante dell'unitĂ  nazionale ed il soggetto che facilita i collegamenti tra tutti i soggetti rilevanti nella vita dello Stato (organi costituzionali, cittadini, autonomie locali ecc.).

Spiegazione dell'art. 87 Costituzione


La norma in esame, oltre a sancire il principio per cui il Presidente della Repubblica rappresenta l'unitĂ  nazionale, stabilisce quali siano i suoi poteri e prerogative principali.

Egli può innanzitutto inviare messaggi motivati alle Camere. Essi hanno natura formale e sono soggetti alla controfirma di cui all'art. 90 della Costituzione. Con essi viene sottoposta all'attenzione del Parlamento una questione ritenuta di interesse nazionale (ad esempio, la situazione carceraria o quella della giustizia).

Tali messaggi si distinguono da quelli informali che sono espressione di un potere generale di esternazione e vengono rivolti all'opinione pubblica con mezzi diversi (interviste televisive, comunicati stampa ecc.). Di essi, che non sono soggetti a controfirma, ha fatto ampio ricorso Napolitano nel suo primo mandato.

Il Capo dello Stato indice inoltre le elezioni e ne fissa la prima riunione.

Ai fini di un controllo preliminare di legittimitĂ  costituzionale, egli autorizza la presentazione dei disegni di legge del Governo innanzi alle Camere. Questa attribuzione risale all'epoca monarchica e risulta oggi di difficile collocazione sistematica, anche in considerazione del fatto che è prevista solo per l'iniziativa di legge dell'esecutivo. Essa sarebbe volta a garantire un controllo di generale legittimitĂ  del disegno di legge proposto dal Governo. Attualmente ha scarso rilievo pratico mentre ha assunto un peso maggiore il potere presidenziale di rinvio in sede di promulgazione (art. 74 Cost.).

All'esito del procedimento legislativo e dopo averne verificato la legittimitĂ  costituzionale sia dal punto di vista formale che sostanziale, promulga le leggi

Quando uno Stato intende inserire un proprio agente nella diplomazia di un'altro Stato deve presentare apposita istanza alla quale segue un procedimento che si articola in piĂą momenti e che è volto a consentire che il soggetto ottenga lo status di agente. Questo procedimento è l'accreditamento. Il Presidente della Repubblica, secondo la disposizione, ha il compito di ricevere gli agenti esteri giĂ  accreditati e di accreditare quelli italiani che intendono operare all'estero.


Viene inoltre stabilito che il Presidente della Repubblica può concedere la grazi a.Essa risponde a finalitĂ  essenzialmente umanitarie, con la quale il Presidente garantisce il rispetto del senso di umanitĂ  della pena, quando ritiene che la pretesa punitiva statale non sia piĂą attuale nei confronti del singolo condannato. La grazia differisce da amnistia ed indulto (art. 79 Cost.) in quanto è accordata per casi particolari. Essa, secondo esigenze umanitarie e di equitĂ , mitiga la pena ogni volta che l'applicazione rigorosa della legge contrasti con la giustizia sostanziale. L'attivitĂ  strettamente istruttoria del procedimento non compete al Capo dello Stato ma al Ministro della Giustizia. Allo stesso spetta anche stabilire se esistono o meno i presupposti di merito e legittimitĂ  che giustificano la decisione. L'opinione prevalente in dottrina, quindi, ritiene che si tratti di un atto complesso, riconducibile alla volontĂ  di entrambi i soggetti. Tuttavia, la Consulta ha sottolineato come la decisione finale spetti al Presidente della Repubblica: nel caso in cui il guardasigilli non intenda concederla egli può comunicare le proprie ragioni ma non può imporre alcun veto al potere presidenziale (Corte Cost., 3 maggio 2006, n. 200, resa in ordine al caso Bompressi).


Per quanto concerne la dichiarazione dello Stato di Guerra, essa è innanzitutto deliberata dal Governo, ai sensi dell'art. 78. La dichiarazione non è atto di promulgazione di ciò che hanno deliberato le Camere, ma è appunto una mera dichiarazione destinata ad esplicare i suoi effetti verso l'esterno.

Oltre a tutte quelle elencate la Carta Costituzionale attribuisce al Presidente della Repubblica altre funzioni. Tutte le funzioni presidenziali possono essere diversamente classificate a seconda che producano: atti riconducibili ad altri e per i quali egli esprime solo un potere formale; atti sostanzialmente complessi cui appartengono, tra gli altri, la nomina del Capo del Governo e dei suoi Minisri (art. 92 Cost.); atti che dipendono dalla presidenza di organi collegiali (come il CSM, per cui vedi, oltre al comma 10 della disposizione in commento, l'art. 104 comma 2 Cost., ed il Consiglio Supremo di difesa di cui al comma 9 della disposizione in esame).

Etichette:

4 Commenti:

Alle 26/5/24 16:43 , Blogger OLga ha detto...

Interessante,grazie!

 
Alle 26/5/24 17:00 , Blogger Giovanni ha detto...

OLga
Prego.

 
Alle 27/5/24 09:11 , Blogger Daniele Verzetti il Rockpoeta® ha detto...

Un post perfetto, di cui condivido ogni concetto e che dovrebbero leggere in tanti per rinfrescarsi le idee quando parlano di Costituzione e non sanno nemmeno ricordarne uno tra i primi 10

 
Alle 27/5/24 10:14 , Blogger Giovanni ha detto...

Daniele Verzetti
Ho fatto questa ricerca per uno scopo ben preciso, ma non l'ho evidenziato nel post.
Speravo che qualcuno lo potesse commentare sull'imparzialitĂ  con gli organi della PA o con gli Operatori del Diritto.
Se rileggi la risposta ora capirai il senso della ricerca(non approfondita nella materia. Perchè salta agli occhi un continuo FarWest senza regole

 

Posta un commento

Blog di condivisione, pertanto i commenti con offense,Frasi razziste,omofobe con insulti o bestemmie, non sono accettate.
I commenti di questi tipo saranno eliminati, assieme a quelli con link diretti attivi.
Di ogni commento è totalmente responsabile il suo autore.

Iscriviti a Commenti sul post [Atom]

<< Home page