Ovviamente mi sono fatto aiutare ed estrapolare da Altelex e dalla Brocardi.
Non sono uno studioso della Costituzione che io amo è rispetto, ed in funzione di questa e non solo, anche perchè ove io fossi stato chissa in quale nuvola .....il racconto di determinati civili che per mangiare dovevano avare la tessere del fascio, chi non l'aveva non mangiava ...... con annessi e connessi alle brutalità che le camice nere commettevano.
Si io sono un antifascista
Qui sotto c'è il significato della Treccani sull'imparzialità su altalex per gli articoli della costituzione
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Il principio di imparzialità è esplicitamente affermato nell’art. 97 della
Costituzione italiana. Esso rappresenta il principio fondamentale che deve guidare la pubblica amministrazione nell’esercizio delle sue funzioni.
Attraverso il ricorso alla riserva di legge per l’organizzazione dei pubblici uffici, il costituente ha inteso rispondere a una preoccupazione di natura garantista, volta a riportare al Parlamento il potere di dettare le norme fondamentali relative all’organizzazione della pubblica amministrazione.
Il combinato disposto degli art. 3(Art. 3. Cost
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.)
e 97 Costv(Art. 97. Cost.
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico (1).
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buono andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.)
disegna un preciso obbligo per la pubblica amministrazione di svolgere la propria attività nel pieno rispetto della giustizia, evitando ogni discriminazione e arbitrio nell’attuazione dell’interesse pubblico. Il principio di imparzialità si esplicita, dunque, sia sul piano dell’organizzazione sia su quello dell’attività; diventa principio generale che guida l’intera vita amministrativa, dal reclutamento del personale attraverso il meccanismo concorsuale, alla definizione delle sfere di competenza, al rapporto tra organi e uffici, alle modalità di svolgimento della stessa funzione pubblica.
Dal precetto costituzionale di imparzialità derivano: l’ammissione di tutti i soggetti, indiscriminatamente, al godimento dei servizi pubblici; il divieto di qualsiasi favoritismo e l’illegittimità degli atti amministrativi emanati senza previa valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati; l’obbligo per i funzionari (e il correlativo diritto di ricusazione per i cittadini) di astenersi dal partecipare a quegli atti in cui essi abbiano, direttamente o per interposta persona, un qualche interesse; la prevalenza dell’elemento tecnico su quello politico nella composizione delle commissioni giudicatrici di concorsi e gare pubbliche (Corte cost., sent. n. 453/1990). Anche il diritto costituzionale europeo sancisce con chiarezza, nel corrispondente precetto, il diritto alla migliore amministrazione.
La giurisprudenza amministrativa prima, e il legislatore poi, hanno tratto ulteriori applicazioni del principio di imparzialità, fra cui: le norme sull’ineleggibilità e sull’incompatibilità; l’obbligo dell’amministrazione di esaminare in modo completo, accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie (come affermato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee); l’obbligo di compiere in modo oggettivo un esame comparativo degli interessi da valutare e di tenere conto dei relativi risultati (per es., nei concorsi per l’assunzione di persone).
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Estrapolato da Brocardi Ecco quello che fa il Nostro Presidente della Repubblica che la Meloni intende fare sparire per propie convenienze politiche e forse anche personali. Non è questione di competenza giuridica che è importante, ma sotto questo primerato c'è una questione di dominio che nonn va a favore della Nazione Italia ed ovvio c'è chi vuole un cittadino sottomesso alle .loro volontà "" diciamo ideologiche"" ma sconveniente per tutti. Ad esclusione di questo governo, che per governare bene sente il bisogno di sottomettere il popolo è togliere definitamente ogni diritto. (in rosso scritto da me)
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Dispositivo dell'art. 87 Costituzione
Può inviare messaggi alle Camere [74].
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [61].
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti [73, 76, 77].
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato [97, 98] (3).
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici (4), ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [80].
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [11, 78].
Presiede il Consiglio superiore della Magistratura.
Può concedere grazia [174 c.p.; 681 c.p.p.] e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Ratio Legis
Spiegazione dell'art. 87 Costituzione
La norma in esame, oltre a sancire il principio per cui il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale, stabilisce quali siano i suoi poteri e prerogative principali.
Egli può innanzitutto inviare messaggi motivati alle Camere. Essi hanno natura formale e sono soggetti alla controfirma di cui all'art. 90 della Costituzione. Con essi viene sottoposta all'attenzione del Parlamento una questione ritenuta di interesse nazionale (ad esempio, la situazione carceraria o quella della giustizia).
Tali messaggi si distinguono da quelli informali che sono espressione di un potere generale di esternazione e vengono rivolti all'opinione pubblica con mezzi diversi (interviste televisive, comunicati stampa ecc.). Di essi, che non sono soggetti a controfirma, ha fatto ampio ricorso Napolitano nel suo primo mandato.
Il Capo dello Stato indice inoltre le elezioni e ne fissa la prima riunione.
Ai fini di un controllo preliminare di legittimità costituzionale, egli autorizza la presentazione dei disegni di legge del Governo innanzi alle Camere. Questa attribuzione risale all'epoca monarchica e risulta oggi di difficile collocazione sistematica, anche in considerazione del fatto che è prevista solo per l'iniziativa di legge dell'esecutivo. Essa sarebbe volta a garantire un controllo di generale legittimità del disegno di legge proposto dal Governo. Attualmente ha scarso rilievo pratico mentre ha assunto un peso maggiore il potere presidenziale di rinvio in sede di promulgazione (art. 74 Cost.).
All'esito del procedimento legislativo e dopo averne verificato la legittimità costituzionale sia dal punto di vista formale che sostanziale, promulga le leggi
Quando uno Stato intende inserire un proprio agente nella diplomazia di un'altro Stato deve presentare apposita istanza alla quale segue un procedimento che si articola in più momenti e che è volto a consentire che il soggetto ottenga lo status di agente. Questo procedimento è l'accreditamento. Il Presidente della Repubblica, secondo la disposizione, ha il compito di ricevere gli agenti esteri già accreditati e di accreditare quelli italiani che intendono operare all'estero.
Viene inoltre stabilito che il Presidente della Repubblica può concedere la grazi a.Essa risponde a finalità essenzialmente umanitarie, con la quale il Presidente garantisce il rispetto del senso di umanità della pena, quando ritiene che la pretesa punitiva statale non sia più attuale nei confronti del singolo condannato. La grazia differisce da amnistia ed indulto (art. 79 Cost.) in quanto è accordata per casi particolari. Essa, secondo esigenze umanitarie e di equità, mitiga la pena ogni volta che l'applicazione rigorosa della legge contrasti con la giustizia sostanziale. L'attività strettamente istruttoria del procedimento non compete al Capo dello Stato ma al Ministro della Giustizia. Allo stesso spetta anche stabilire se esistono o meno i presupposti di merito e legittimità che giustificano la decisione. L'opinione prevalente in dottrina, quindi, ritiene che si tratti di un atto complesso, riconducibile alla volontà di entrambi i soggetti. Tuttavia, la Consulta ha sottolineato come la decisione finale spetti al Presidente della Repubblica: nel caso in cui il guardasigilli non intenda concederla egli può comunicare le proprie ragioni ma non può imporre alcun veto al potere presidenziale (Corte Cost., 3 maggio 2006, n. 200, resa in ordine al caso Bompressi).
Per quanto concerne la dichiarazione dello Stato di Guerra, essa è innanzitutto deliberata dal Governo, ai sensi dell'art. 78. La dichiarazione non è atto di promulgazione di ciò che hanno deliberato le Camere, ma è appunto una mera dichiarazione destinata ad esplicare i suoi effetti verso l'esterno.
Oltre a tutte quelle elencate la Carta Costituzionale attribuisce al Presidente della Repubblica altre funzioni. Tutte le funzioni presidenziali possono essere diversamente classificate a seconda che producano: atti riconducibili ad altri e per i quali egli esprime solo un potere formale; atti sostanzialmente complessi cui appartengono, tra gli altri, la nomina del Capo del Governo e dei suoi Minisri (art. 92 Cost.); atti che dipendono dalla presidenza di organi collegiali (come il CSM, per cui vedi, oltre al comma 10 della disposizione in commento, l'art. 104 comma 2 Cost., ed il Consiglio Supremo di difesa di cui al comma 9 della disposizione in esame).